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Centro di Etica Ambientale

Como - Sondrio

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1 È costituita a tempo indeterminato l’Associazione di promozione sociale denominata «Centro di Etica Ambientale (C.E.A.) di Como – Sondrio», di seguito indicata come Associazione.

1.2 L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

1.3 L’Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.4 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 1 del 14/2/2008.

1.5 Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

 

ART. 2 - SEDE

2.1 L’Associazione ha sede in Como – Viale Cesare Battisti 8, presso l’Ufficio del Servizio alla Pastorale Sociale, del Lavoro e della Custodia del Creato – e potrà istituire sedi secondarie o succursali qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

 

ART. 3 - SCOPI E FINALITÀ

3.1 L’Associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta e gratuita dei propri aderenti, opera esclusivamente per scopi culturali ed educativi e per finalità di carattere civile e di utilità sociale per la crescita umana e civile.

In particolare si propone di sviluppare attività di sensibilizzazione, ricerca, studio, riflessione, dibattito, formazione, organizzazione di eventi e di momenti di dialogo tra diversi soggetti anche istituzionali sui temi dello sviluppo sostenibile e della custodia del creato, con riferimento al territorio della Diocesi di Como, nel più ampio contesto regionale, nazionale ed europeo.

3.2. L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere attività ispirate alla valorizzazione e alla diffusione dei principi ideali dichiarati nella CARTA DEI PRINCIPI IDEALI del Centro di Etica Ambientale di Como – Sondrio, parte integrante e vincolante del presente Statuto, con le modalità espresse nel PROGETTO OPERATIVO del Centro di Etica Ambientale di Como – Sondrio, parimenti parte integrante e vincolante del presente Statuto.

 

ART. 4 - ATTIVITÀ

4.1 Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di incontri, seminari, laboratori, convegni, workshop;

- realizzazione di siti web, materiale informativo;

- organizzazione di attività di formazione per personale scolastico e/o comunque rivolte al pubblico;

- promozione di attività di sensibilizzazione, divulgazione, informazione, confronto su tematiche ambientale in rapporto alla CARTA DEI PRINCIPI IDEALI.

4.2 Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
4.3 Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

4.4. L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle previste nello Statuto.

 

ART. 5 - ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

5.1. All’Associazione possono essere ammesse persone fisiche, giuridiche o associazioni che condividono i princìpi e gli scopi dell’Associazione e hanno sottoscritto la CARTA DEI PRINCIPI IDEALI del Centro di Etica Ambientale di Como – Sondrio, parte integrante del presente Statuto.

5.2 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, giuridiche o associazioni che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli, sono mosse da spirito di collaborazione e solidarietà e corrispondono la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.

5.3 I soci si distinguono in:

a) soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione,

b) soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

5.4 I soci hanno i medesimi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

I soci hanno il diritto:

di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;

di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.

I soci sono tenuti:

all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

5.5 L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone, espresse nella CARTA DEI PRINCIPI IDEALI del Centro di Etica Ambientale di Como – Sondrio, e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, a ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

5.6 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei principi ispiratori espressi nella CARTA DEI PRINCIPI IDEALI del Centro di Etica Ambientale di Como – Sondrio, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci;
svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
sia soggetto di condanne penali passate in giudicato
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al secondo punto, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti fino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo lo stesso avviene senza alcun onere a carico del socio

5.7 Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche o di associazioni, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

 

ART. 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

6.1 Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente

- il collegio dei Revisori (se nominato)

- il collegio dei Garanti (se nominato)

 

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

7.2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

7.4 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.

7.5 L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di quindici giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

7.6 La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7.7 Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

7.8 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

7.9 Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

 

ART. 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA

8.1 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

8.2 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

8.3 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

8.4 L’Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo che affiancano i membri indicati dai Soci fondatori fino a concorrenza del numero massimo previsto e può eleggere un Collegio dei Revisori dei conti e un Collegio dei Garanti;

- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sull’esclusione dei soci;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

8.5 L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa.

 

ART. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

9.1 La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8.

9.2 L’Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci aderenti e della maggioranza dei soci fondatori.

- scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei tre 3/4 di tutti i soci aderenti e della maggioranza dei soci fondatori.

 

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei consiglieri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Ai soci fondatori è riservato il diritto di essere rappresentati nel Consiglio Direttivo dell’Associazione da due membri per ciascuno, oltre al Presidente che viene indicato dall’Ordinario della Diocesi di Como.

10.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

10.3 Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.

10.4 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, come pure le prestazioni rese dagli associati.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

10.5 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

- redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;

- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- ha facoltà di costituire Comitati (Comitato Scientifico, Comitato d’Onore), a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.

10.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza assoluta dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con sette giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

 

 ART. 11 - PRESIDENTE

11.1 Il Presidente viene indicato dall’Ordinario della Diocesi di Como.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

11.2 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

11.3 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

ART 12 - TESORIERE

12.1 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

13.2 Il Collegio ha le seguenti facoltà:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;

- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i Revisori dei conti;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- riferisce annualmente all’Assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

 

ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO

14.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo.

È composto da un numero di componenti variabile da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri scelti tra figure di chiara fama del campo della cultura e dell’etica ambientale operanti preferibilmente della provincia di Como e Sondrio.

14.2 Compito del Comitato Scientifico è sostenere, approfondire, consolidare le strategie che accompagnano le attività culturali del Centro.

 

 

ART. 15 – COMITATO D’ONORE

15.1 Il Comitato d’Onore è nominato dal Consiglio Direttivo il quale determinerà il numero dei membri del Comitato d’onore ad ogni rinnovo del Consiglio direttivo.

È costituito da membri scelti tra personalità istituzionali e/o di chiara fama nel campo dell’ambiente, del territorio e, più in generale, della cultura.

15.5 Il Comitato d’onore ha il compito di sostenere, con il prestigio sociale dei suoi membri, le varie iniziative promosse dal Centro e di supportare, indirizzare e suggerire, su singoli temi, l’attività del Comitato Scientifico.

 

ART. 16 - COLLEGIO DEI GARANTI

16.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

16.2 Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 

ART. 17 - IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

17.1 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- contributi dell’Unione Europea e organismi internazionali

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali di associati e di terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

17.2 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

17.3 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

17.4 Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

17.5 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

17.6 È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ART 18 - BILANCIO

18.1 L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

18.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, da quale dovranno risultare, anxhe a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.

 

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

19.1 L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole dei tre 3/4 di tutti i soci aderenti e della maggioranza dei soci fondatori.

In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

19.2 È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,comma 190,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 20 - NORME FINALI

20.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del D.Lgs. 460/97, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 1/2008.

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